30 Settembre 2013 Provvedimenti organi indirizzo politico


Autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di certificazioni: procedimento
INFORMAZIONI GENERALI
Sono dichiarazioni rese sugli appositi moduli introdotte dal dpr 445/2000 che servono, essenzialmente, a sveltire i procedimenti per accedere a un servizio (ad esempio: per partecipare a un concorso, per ottenere un beneficio, una certificazione di nascita, di residenza, ecc…), evitando di doversi procurare la documentazione che comprova il fatto o la documentazione che sostituiscono.
Essendo molteplici i fatti, gli stati e le qualità personali che possono essere dichiarati e le certificazioni che possono essere sostituite, è stato predisposto un modulo generico per dichiarazioni rivolte all’istituto comprensivo.
La conclusione del procedimento: dipende dal procedimento per il quale le dichiarazioni sostitutive sono utilizzate, il limite massimo fissato dalla norma è di 30 (trenta) giorni).
TIPOLOGIE DI AUTOCERTIFICAZIONI/DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
SOTTOSCRIZIONE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI FINI DELLA LORO VALIDITA’
Per essere valide le dichiarazioni sostitutive devono essere firmate con una delle seguenti modalità:
La firma delle dichiarazioni sostitutive, quindi, non deve essere autenticata (in tal modo si risparmia il bollo).
RESPONSABILITÀ DI CHI RILASCIA QUESTE DICHIARAZIONI
Essendo basate su semplici dichiarazioni in carta semplice (vedi in allegato un modulo generico), e’ evidente che colui che rilascia la dichiarazione se ne assume integralmente la responsabilità, a tutti gli effetti di legge. La dichiarazione falsa sarà, infatti, inviata alle competenti autorità di pubblica sicurezza e darà luogo a conseguenze penali.
CONTROLLI
Gli uffici che ricevono le dichiarazioni sono obbligati a controllare le dichiarazioni. Nel caso in cui emergano dati non veritieri gli uffici sono obbligati a denunciare il falso all’autorità di pubblica sicurezza locale (per l’avvio del procedimento penale) e il dichiarante decade dall’eventuale beneficio ottenuto.
Autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di certificazioni: procedimento
INFORMAZIONI GENERALI
Sono dichiarazioni rese sugli appositi moduli introdotte dal dpr 445/2000 che servono, essenzialmente, a sveltire i procedimenti per accedere a un servizio (ad esempio: per partecipare a un concorso, per ottenere un beneficio, una certificazione di nascita, di residenza, ecc…), evitando di doversi procurare la documentazione che comprova il fatto o la documentazione che sostituiscono.
Essendo molteplici i fatti, gli stati e le qualità personali che possono essere dichiarati e le certificazioni che possono essere sostituite, è stato predisposto un modulo generico per dichiarazioni rivolte all’istituto comprensivo.
La conclusione del procedimento: dipende dal procedimento per il quale le dichiarazioni sostitutive sono utilizzate, il limite massimo fissato dalla norma è di 30 (trenta) giorni).
TIPOLOGIE DI AUTOCERTIFICAZIONI/DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
SOTTOSCRIZIONE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI FINI DELLA LORO VALIDITA’
Per essere valide le dichiarazioni sostitutive devono essere firmate con una delle seguenti modalità:
La firma delle dichiarazioni sostitutive, quindi, non deve essere autenticata (in tal modo si risparmia il bollo).
RESPONSABILITÀ DI CHI RILASCIA QUESTE DICHIARAZIONI
Essendo basate su semplici dichiarazioni in carta semplice (vedi in allegato un modulo generico), e’ evidente che colui che rilascia la dichiarazione se ne assume integralmente la responsabilità, a tutti gli effetti di legge. La dichiarazione falsa sarà, infatti, inviata alle competenti autorità di pubblica sicurezza e darà luogo a conseguenze penali.
CONTROLLI
Gli uffici che ricevono le dichiarazioni sono obbligati a controllare le dichiarazioni. Nel caso in cui emergano dati non veritieri gli uffici sono obbligati a denunciare il falso all’autorità di pubblica sicurezza locale (per l’avvio del procedimento penale) e il dichiarante decade dall’eventuale beneficio ottenuto.
Modulo per la Dichiarazione sostitutiva atto notorietà/certificazione
Tempi procedimentali: Sono individuati dalla L.214/1990, il limite previsto dalla normativa è di 30 giorni.
I tempi vengono regolarmente rispettati
Per quanto concerne le tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio, per informazioni dettagliate sulla consegna di documenti, oppure per eventuali contatti, vedasi la pagina relativa all’Ufficio Relazioni con il Pubblico(Segreteria), contenente i recapiti, gli indirizzi e il personale incaricato dei vari adempimenti.
Sezioni informative sui procedimenti:
Responsabili
L’unico responsabile dei procedimenti e dell’unità organizzativa è il Dirigente Scolastico.
Termini
Il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l’adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante, come previsto dalla legge, è di 30 giorni (Legge 214/1990).
SOGGETTO A CUI È ATTRIBUITO IL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA:
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – via Luigi Pianciani, 32 – Roma
Posta elettronica Certificata: drla@postacert.istruzione.it
RICEVIMENTO DEL PUBBLICO
Uffici:
il lunedì 15,00 – 17,00
il venerdì 9,30 – 13,00
Tel. 06.77391
Ufficio Relazioni con il Pubblico – Accesso allo Sportello:
dal lunedì al venerdì 9,30 – 13,00
il giovedì 15,00 – 17,00
Tel. 06.77392210
Strumenti di tutela
Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell’interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione:
La scuola ha un unico ufficio amministrativo. Le informazioni sulla organizzazione dell’ufficio sono reperibili al seguente link: “articolazione degli uffici”.



Documento in fase di regolamentazione. Attualmente non riguarda le scuole.