IC ANNA MOLINARO

Attività e procedimenti

 

30 Settembre 2013 Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati

Autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di certificazioni: procedimento

INFORMAZIONI GENERALI

Sono dichiarazioni rese sugli appositi moduli introdotte dal dpr 445/2000 che servono, essenzialmente, a sveltire i procedimenti per accedere a un servizio (ad esempio: per partecipare a un concorso, per ottenere un beneficio, una certificazione di nascita, di residenza, ecc…), evitando di doversi procurare la documentazione che comprova il fatto o la documentazione che sostituiscono.

Essendo molteplici i fatti, gli stati e le qualità personali che possono essere dichiarati e le certificazioni che possono essere sostituite, è stato predisposto un modulo generico  per dichiarazioni rivolte all’istituto comprensivo.

La conclusione del procedimento: dipende dal procedimento per il quale le dichiarazioni sostitutive sono utilizzate, il limite massimo fissato dalla norma è di 30 (trenta) giorni).

TIPOLOGIE DI AUTOCERTIFICAZIONI/DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

  1. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI: sostituiscono SPECIFICI CERTIFICATI da trasmettere alla Pubblica Amministrazione o ai gestori di servizi pubblici (non vale per i certificati medici, i certificati di conformità UE, marchi e brevetti) unitamente a ISTANZE (richieste) per ottenere determinate prestazioni;
  2. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO: sostituiscono la documentazione relativa a fatti, stati, qualità anche relativi ad altre persone, di cui l’interessato è a conoscenza e che vuole dichiarare.

SOTTOSCRIZIONE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI FINI DELLA LORO VALIDITA’

Per essere valide le dichiarazioni sostitutive devono essere firmate con una delle seguenti modalità:

  • sottoscrizione del dichiarante direttamente nell’ufficio ricevente, previa identificazione da parte dell’impiegato addetto, mediante conoscenza diretta o esibizione di un documento di identità:  
  • sottoscrizione consegnata o inviata via fax, via telematica, con le modalità previste per legge, o tramite un incaricato allegando fotocopia di documento di identità.

La firma delle dichiarazioni sostitutive, quindi, non deve essere autenticata (in tal modo si risparmia il bollo).

RESPONSABILITÀ DI CHI RILASCIA QUESTE DICHIARAZIONI

Essendo basate su semplici dichiarazioni in carta semplice (vedi in allegato un modulo generico), e’ evidente che colui che rilascia la dichiarazione se ne assume integralmente la responsabilità, a tutti gli effetti di legge. La dichiarazione falsa sarà, infatti, inviata alle competenti autorità di pubblica sicurezza e darà luogo a conseguenze penali.

CONTROLLI

Gli uffici che ricevono le dichiarazioni sono obbligati a controllare le dichiarazioni. Nel caso in cui emergano dati non veritieri gli uffici sono obbligati a denunciare il falso all’autorità di pubblica sicurezza locale (per l’avvio del procedimento penale) e il dichiarante decade dall’eventuale beneficio ottenuto.

  •  La legge 183 del 12/11/2011, art.15, ha stabilito che dal 2012 le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti da dichiarazioni sostitutive prodotte dall’interessato; per questo dal 1° gennaio 2012, sulle certificazioni è apposta, a pena di nullità, la dicitura: “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

Autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di certificazioni: procedimento

INFORMAZIONI GENERALI

Sono dichiarazioni rese sugli appositi moduli introdotte dal dpr 445/2000 che servono, essenzialmente, a sveltire i procedimenti per accedere a un servizio (ad esempio: per partecipare a un concorso, per ottenere un beneficio, una certificazione di nascita, di residenza, ecc…), evitando di doversi procurare la documentazione che comprova il fatto o la documentazione che sostituiscono.

Essendo molteplici i fatti, gli stati e le qualità personali che possono essere dichiarati e le certificazioni che possono essere sostituite, è stato predisposto un modulo generico  per dichiarazioni rivolte all’istituto comprensivo.

La conclusione del procedimento: dipende dal procedimento per il quale le dichiarazioni sostitutive sono utilizzate, il limite massimo fissato dalla norma è di 30 (trenta) giorni).

TIPOLOGIE DI AUTOCERTIFICAZIONI/DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

  1. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI: sostituiscono SPECIFICI CERTIFICATI da trasmettere alla Pubblica Amministrazione o ai gestori di servizi pubblici (non vale per i certificati medici, i certificati di conformità UE, marchi e brevetti) unitamente a ISTANZE (richieste) per ottenere determinate prestazioni;
  2. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO: sostituiscono la documentazione relativa a fatti, stati, qualità anche relativi ad altre persone, di cui l’interessato è a conoscenza e che vuole dichiarare.

SOTTOSCRIZIONE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI FINI DELLA LORO VALIDITA’

Per essere valide le dichiarazioni sostitutive devono essere firmate con una delle seguenti modalità:

  • sottoscrizione del dichiarante direttamente nell’ufficio ricevente, previa identificazione da parte dell’impiegato addetto, mediante conoscenza diretta o esibizione di un documento di identità:  
  • sottoscrizione consegnata o inviata via fax, via telematica, con le modalità previste per legge, o tramite un incaricato allegando fotocopia di documento di identità.

La firma delle dichiarazioni sostitutive, quindi, non deve essere autenticata (in tal modo si risparmia il bollo).

RESPONSABILITÀ DI CHI RILASCIA QUESTE DICHIARAZIONI

Essendo basate su semplici dichiarazioni in carta semplice (vedi in allegato un modulo generico), e’ evidente che colui che rilascia la dichiarazione se ne assume integralmente la responsabilità, a tutti gli effetti di legge. La dichiarazione falsa sarà, infatti, inviata alle competenti autorità di pubblica sicurezza e darà luogo a conseguenze penali.

CONTROLLI

Gli uffici che ricevono le dichiarazioni sono obbligati a controllare le dichiarazioni. Nel caso in cui emergano dati non veritieri gli uffici sono obbligati a denunciare il falso all’autorità di pubblica sicurezza locale (per l’avvio del procedimento penale) e il dichiarante decade dall’eventuale beneficio ottenuto.

  •  La legge 183 del 12/11/2011, art.15, ha stabilito che dal 2012 le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti da dichiarazioni sostitutive prodotte dall’interessato; per questo dal 1° gennaio 2012, sulle certificazioni è apposta, a pena di nullità, la dicitura: “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

Modulo per la Dichiarazione sostitutiva atto notorietà/certificazione

30 Settembre 2013 Monitoraggio tempi procedimentali

Tempi procedimentali: Sono individuati dalla L.214/1990, il limite previsto dalla normativa è di 30 giorni.

I tempi vengono regolarmente rispettati

30 Settembre 2013 Tipologie di procedimento

 Per quanto concerne le tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio, per informazioni dettagliate sulla consegna di documenti, oppure per eventuali contatti, vedasi la pagina relativa all’Ufficio Relazioni con il Pubblico(Segreteria), contenente i recapiti, gli indirizzi e il personale incaricato dei vari adempimenti.

Sezioni informative sui procedimenti:

  • Modulistica (compresi i fac-simili per le autocertificazioni)
    docenti
    famiglie
  • Iscrizioni LINK
  • Modalità per l’effettuazione di pagamenti LINK

Responsabili

L’unico responsabile dei procedimenti e dell’unità organizzativa è il Dirigente Scolastico.

Termini

Il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l’adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante, come previsto dalla legge, è di 30 giorni (Legge 214/1990).

SOGGETTO A CUI È ATTRIBUITO IL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA:
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – via Luigi Pianciani, 32 – Roma
Posta elettronica Certificata: drla@postacert.istruzione.it

RICEVIMENTO DEL PUBBLICO

Uffici:
il lunedì 15,00 – 17,00
il venerdì 9,30 – 13,00
Tel. 06.77391

Ufficio Relazioni con il Pubblico – Accesso allo Sportello:
dal lunedì al venerdì 9,30 – 13,00
il giovedì 15,00 – 17,00
Tel. 06.77392210

Strumenti di tutela
Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell’interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione:

  • tentativo di conciliazione;
  • ricorso al giudice ordinario o al TAR.